Il concorso del terzo trasportato nel caso di conducente in evidente stato di alterazione

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Profili di inammissibilità

Tutti i patrocinatori e i professionisti che come noi si occupano di risarcimento danni, incorrono spesso, nel caso di lesioni del terzo trasportato a bordo di un veicolo, nel vedersi eccepire e valorizzare da parte delle Compagnie di Assicurazioni nel momento della quantificazione del danno, l’applicazione di un concorso di colpa dello stesso trasportato, qualora sia salito a bordo del veicolo nei casi in cui il conducente fosse in evidente stato di alterazione psicofisica, ad esempio per assunzione di alcolici ovvero stupefacenti.

Tale eccezione in questi casi viene sollevata dai liquidatori delle Compagnie di Assicurazioni poiché numerose e svariate sentenze nel contesto della nostra giurisprudenza corrente, di merito e di legittimità, pertanto compresa la Corte di Cassazione, hanno determinato negli anni il richiamato orientamento.

In tale sede vogliamo prescindere da considerazioni in merito a cosa debba intendersi per stato di alterazione evidente e quali siano i presupposti probatori per poterlo dimostrare. Procediamo invece affrontando alcune riflessioni di maggiore respiro sulla fondatezza giuridica dell’applicazione del concorso in tali casi al terzo trasportato, che sostanzialmente rileva essere penalizzato nel risarcimento non per una azione, ovvero omissione colposa che avrebbe contribuito al verificarsi del fatto, bensì esclusivamente per essersi assunto un rischio, anche se quest’ultimo non è in assoluto in nesso di causa con l’evento storico, ossia il sinistro.

Trattasi sostanzialmente e nel concreto, detto in linguaggio comune, di una censura ex ante alle intenzioni del trasportato prima ancora che salga a bordo del mezzo, e ci domandiamo se tale approccio trova spazio giuridico nel nostro ordinamento in ambito di responsabilità civile quando tali intenzioni, ovvero possibilità di previsione di rischio, non trovano una conseguenza diretta nell’evento.

Il concorso di cause di un fatto storico, presuppone che tutte le concause concorrenti siano caratterizzate da un elemento oggettivo, ovvero la concorrenza fattuale al determinismo dell’evento, ed un elemento soggettivo, ossia l’assunzione colposa di un rischio nonostante la previsione di pericolo.

Quando uno di questi due elementi non è sussistente, non è ammissibile riferirsi alle concause, e pertanto non comprendiamo come possa rilevarsi un concorso di colpa che abbia contribuito al sinistro nei casi un cui un trasportato sia salito a bordo di auto condotta da persona che poteva apparire alterata.

Infatti, le concause devono rispettare il requisito della sussistenza di una regolarità giuridica e di una proporzionalità adeguata fra la condotta della concausa stessa e l’evento storico, e nei casi di cui ci occupiamo, venendo meno l’elemento oggettivo poiché insussistente, non è neanche possibile valutarne la relativa regolarità e proporzionalità.

Non rileviamo pertanto in quale istituto giuridico del nostro ordinamento trovi fondamento l’eccezione di concorso al terzo trasportato in tali casi, salvo volere applicare allo stesso una sorta di punizione per la decisione assunta ex ante all’evento senza avervi contribuito.

Tuttavia il nostro ordinamento non contempla in abito di risarcimento del danno un approccio “punitivo” alla mera assunzione di rischio e all’imprudenza se non contribuisce in modo fattuale all’illecito.

Qualora infatti si dovesse accettare ontologicamente la fondatezza dell’applicazione del concorso richiamato, e procedendo volutamente ad una analogia forzata, si arriverebbe anche in altri casi e diverse situazioni, in forza del medesimo approccio, a delle distorsioni aberranti.

Si pensi ad un soggetto che decida per arrivare ad una certa destinazione, pure potendo opzionare per una strada più rettilinea e meno accidentata ma di più lunga percorrenza, di percorrere una strada più curvilinea e impervia, tuttavia più breve, che porta alla stessa meta. Supponiamo che a causa dello sbandamento di altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto nel contesto di una curva molto stretta, dovesse subire passivamente un sinistro con conseguente danno.
La medesima logica sottesa all’applicazione del concorso al terzo trasportato che sale a bordo di veicolo condotto da persona alterata, potrebbe incredibilmente trovare spazio anche per valorizzare una porzione di concorso di colpa al conducente non responsabile del fatto nell’esempio appena descritto, unicamente perché avendo opzionato un percorso meno rettilineo, poteva configurarsi il rischio, aumentandone le probabilità, che un veicolo terzo sbandasse e invadesse la propria corsia.

Si comprende naturalmente la forzatura dell’esempio riportato, tuttavia il principio sotteso è lo stesso, tanto che in tale caso non troverebbe spazio giuridico, e pertanto non comprendiamo perché debba applicarsi un approccio diverso nel caso del terzo trasportato.

In ultimo, benché possa ricorrerne la tentazione intellettuale, non è neanche consentito, secondo la nostra interpretazione, effettuare un parallelismo con i casi in cui l’imprudenza e la distrazione del soggetto danneggiato contribuiscano all’evento, poiché concorrono al non accorgersi per esempio di una “insidia ovvero un trabocchetto” concausati da un terzo responsabile, poiché in tali casi l’imprudenza e le distrazione concorrono in via fattiva e concreta al non evitare di incorrere nell’insidia e al conseguente danno, diversamente dal caso del terzo trasportato che passivamente una volta a bordo del veicolo, subisce il sinistro.

Concorso di colpa del terzo trasportato: considerazioni finali

Riteniamo pertanto che l’applicazione del concorso al terzo trasportato in tali casi sia un distorsione interpretativa evidente, strutturalmente diversa da altro motivo di valorizzazione di concorso, in tale caso fondato se in nesso di causa con la tipologia delle lesioni subite, quale il non utilizzo dei presidi di protezione e nello specifico la cintura di sicurezza, poiché in tale caso l’omessa prudenza e precauzione potrebbe essere in stretta regolarità causale e giuridica con l’entità e la sussistenza stessa della visus lesiva concretizzatasi in capo al danneggiato stesso corresponsabile per tale motivo.

Tuttavia siamo consapevoli come nella consuetudine liquidativa, proprio perché suffragati da sentenze in merito che come detto non condividiamo, le Compagnie di Assicurazioni procedano in ogni caso ad applicare una porzione di concorso al terzo trasportato che sale a bordo di veicolo condotto da soggetto alterato, e spesso siamo costretti a “mediare” al riguardo nell’interesse primario dei nostri assistiti.

In ogni caso, le considerazioni sopra svolte e che a nostra volta evidenziamo ai liquidatori di controparte, ci consentono molto spesso nelle trattative per la liquidazione del danno, di ottenere soddisfazione valorizzando maggiormente altre voci di danno e aspetti, in un contesto di valutazione ponderata e bilanciamento mediato del sinistro, ovvero di ottenere una applicazione davvero minimale del concorso richiamato.

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