L’inversione dell’onere della prova: significato ed applicazione concreta

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L’inversione dell’onere della prova: significato ed applicazione concreta

Il risarcimento del danno presuppone la sussistenza di una condotta illecita di un terzo che lo abbia determinato, e tale condotta deve essere tipicamente caratterizzata dal nesso di causa con il danno stesso, e dalla colpa ovvero il dolo dell’agente committente l’illecito.

Nell’ambito dei sinistri di cui comunemente ci occupiamo, il dolo, ovvero la volontarietà del determinare i danno è solitamente molto raro, potendosi affermare che si tratti quasi sempre di colpa, intesa come imprudenza ed imperizia del ritenuto responsabile.

In ogni caso, più genericamente, è pacifico che per potere richiedere il risarcimento di un danno è necessario che sussista un illecito, e che lo stesso debba essere caratterizzato da un elemento oggettivo, quale la condotta medesima in nesso di causa con la dannosa conseguenza, e un elemento soggettivo, quale l’assunzione di un rischio da parte del responsabile intesa come colpa soggettiva.

Il principio generale della responsabilità civile inoltre, prevede che il creditore richiedente il risarcimento del danno debba provare a dimostrare la sussistenza di entrambi gli elementi, quale appunto quello oggettivo e quello soggettivo, fatta salva la possibilità per il debitore responsabile di liberarsi per circostanze di caso fortuito e forza maggiore, le cosiddette esimenti della responsabilità.

Tuttavia, pure richiamato il principio generale che vede gravato il danneggiato dell’onere della prova di entrambi gli elementi, nel concreto della maggiore parte dei sinistri che comunemente e più frequentemente accadono, l’onere della prova in capo al richiedente il danno è invertito in forza di normativa specifica direttamente riscontrabile dal nostro codice civile.

Preliminarmente precisiamo che tale inversione dell’onere probatorio non riguarderà mai l’elemento oggettivo e il nesso di causa fra condotta illecita e danno, bensì solo ed esclusivamente l’aspetto soggettivo psicologico della colpa, e questo come detto in diretta conseguenza di normativa specifica per alcune fattispecie di ambiti, che poi nel concreto rappresentano la maggior parte delle casistiche di sinistro.

Affrontiamo il nostro percorso di approfondimento analizzando sotto questo aspetto le quattro principali e più frequenti casistiche di sinistri, quali i danni da circolazione stradale, gli infortuni sul lavoro, i danni da responsabilità per custodia tipici della pubblica amministrazione, e le malasanità.

In ambito di sinistri stradali è bene sapere che la responsabilità del conducente di un veicolo è presunta, e colui che lo subisce e richiede il conseguente danno dovrà solo dimostrare che l’incidente è avvenuto, provarne la dinamica e il relativo nesso di causa con la conseguenza dannosa, non essendo tenuto a dimostrare l’imprudenza della controparte.

Facendo un esempio concreto possiamo affermare che se un’auto non rispetta l’obbligo di prestare precedenza e ci urta danneggiandoci, saremo tenuti a provare solo che il fatto sia avvenuto e che abbiamo subito il danno, non anche che il conducente di controparte fosse in condizioni di accorgersene oppure no, essendo appunto presunta in tale caso la sua colpa che discende dall’avere assunto il rischio di procedere comunque nella sua marcia; sarà eventualmente onere di quest’ultimo, avendone facoltà giuridica, dimostrare che non era in condizioni di ravvisare il pericolo per particolari condizioni di visibilità, ovvero per circostanze riconducibili alla tipologia di strada.

Il riscontro codicistico di quanto sopra lo si rileva all’art. 2054 II comma che prevede appunto che in caso di dinamica di sinistro con dichiarazioni discordanti dei due conducenti, è presunta la paritaria responsabilità di entrambi, salvo la possibilità di provare il contrario.

In materia di infortuni sul lavoro, il dipendente ovvero altro soggetto ad esso equiparato dovrà dimostrare per richiedere il danno al datore di lavoro che il fatto sia avvenuto e che lo stesso sia in nesso di causa con quanto ha subito, senza dovere risalire e dimostrare le motivazioni e gli elementi di trascuratezza in materia di sicurezza a cui era tenuta l’azienda.

Sempre richiamandoci ad un esempio concreto per ragioni di migliore comprensione, facendo riferimento al relativo e dedicato art. 2087 del codice civile, che invitiamo tutti i lavoratori a leggere, se un operaio si infortuna poichè cade da un ponteggio ad una certa altezza non essendo dotato di imbracature, per richiedere il danno ulteriore a quello indennizzato dall’Inail, sarà sufficiente che dimostri di essere caduto lavorando e di essersi infortunato, senza dovere provare che il datore di lavoro ne era a conoscenza e che non si è adoperato per proteggerlo: in tale caso la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo della colpa è presunta e semmai, pure in ogni caso con tutti i limiti previsti, sarà onere di quest’ultimo dare prova di avere formato il lavoratore a proteggersi, di avergli imposto di indossare le imbracature e di essersi dotato di una organizzazione aziendale preposta a fare in modo che venissero rispettate le sue direttive.

In ambito di danno subito a causa di incuria e mancata manutenzione di beni soggetti alla custodia ex art. 2051 del codice civile da parte della pubblica amministrazione, valgono i medesimi principi richiamati, e pertanto il danneggiato dovrà solo dimostrare l’evento storico, ovvero il sinistro nella sua dinamica, per esempio tramite testimonianze e verbali della autorità, e di averne patito una conseguenza dannosa, senza essere gravato dall’onere della dimostrazione di quali erano gli obblighi e gli oneri giuridici del competente ente pubblico, e per quale motivo non sono stati rispettati.

A titolo esemplificativo precisiamo pertanto che se un soggetto alla guida del proprio veicolo perde il controllo del mezzo poichè improvvisamente sulla carreggiata si presenta del terriccio e pietrisco scivoloso in quantità consistente, e fuoriesce di strada con conseguente danno all’auto e alla propria persona inteso come danno biologico, per chiedere il risarcimento all’ente pubblico competente per la manutenzione del tratto viario, dovrà solo dimostrare appunto la presenza del pietrisco, lo sbandamento e il danno conseguente, senza dovere dimostrare che l’ente preposto poteva essere nelle condizioni per tempo di pulire il tratto di strada: sarà quest’ultimo invece tenuto a provare che non era nella possibilità di intervenire con una tempestiva pulitura e ripristino, per esempio dimostrando che il terriccio si trovava sul manto stradale a causa di un fortissimo temporale occorso poco prima, e che quindi non aveva avuto il tempo tecnico per intervenire alla messa in sicurezza.

In ultimo, e con riferimento ai casi di responsabilità professionali medica e sanitaria, il paziente che lamenta di avere subito un danno al suo bene salute a causa di un ritenuto errore dei medici, per chiedere il risarcimento all’ente e alla struttura ospedaliera, dovrà solo dimostrare di essere stato soggetto a cure ovvero intervento errato, e che tale circostanza è in nesso di causa con il danno descritto, senza essere tenuto a dimostrare quale sia stata l’imprudenza ovvero l’omissione dei sanitari nella sua componente soggettiva della colpa, ovvero analizzare, valutare e dare prova al riguardo di quali cure e metodi di intervento alternativi si sarebbero dovuti applicare.

Anche in tale caso, e sempre ai fini di migliore comprensione, a titolo esemplificativo evidenziamo che se un paziente a seguito di intervento chirurgico non riuscito dovesse dimostrare che tale circostanza ha determinato un aggravamento delle sue condizioni, oppure non è stato risolutivo in relazione al miglioramento a cui ambiva, sotto il profilo probatorio ha adempiuto a quanto gli viene richiesto giuridicamente per chiedere il risarcimento del danno, oltre naturalmente, come suggeriamo fino da subito, tramite una perizia medico legale preventiva, ad essere nelle condizioni di confutare le difese a discolpa dei sanitari, accorgimento quest’ultimo che sarebbe solo prudenziale ai fini del buon esito della vertenza, poichè astrattamente e giuridicamente, spetterebbe solo ai sanitari l’onere giuridico di provare di non avere sbagliato.

Si comprende come le tipologie e fattispecie in ambito di responsabilità sopra richiamate, rappresentano nella sostanza la maggior parte delle casistiche di sinistri nella loro più comune frequenza, e pertanto si rileva anche come il danneggiato, a prescindere da purtroppo frequenti errate interpretazioni del diritto e speculazioni in senso contrario da parte delle Compagnie di Assicurazioni, sia quasi sempre sgravato dall’onere probatorio di dimostrare la colpa di colui che ha determinato il danno, essendo nella realtà solo tenuto a dimostrare il fatto e l’evento storico nella sua riconducibilità alla conseguenza dannosa, ovvero il nesso di causa.

A seconda dei casi, sarà obbligo del conducente di controparte, del datore di lavoro, dell’ente pubblico ovvero della struttura sanitaria, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il determinarsi del danno.

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