Danno morale da lutto: morte del feto

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Morte del feto. Dalla perdita della “aspettativa” del rapporto parentale alla riconoscibilità del danno morale da lutto

In relazione alla morte del feto per cause riconducibili ad errore sanitario ovvero altro fatto incidentale violento che possa avere determinato un aborto indotto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione da qualche anno si è aperta al riconoscimento della risarcibilità del danno morale ed esistenziale dei congiunti conseguente alla perdita del nascituro.

Tuttavia, il percorso per arrivare a vedere riconoscere la perdita del feto come un danno equiparabile quasi al danno morale da morte non è stato immediato e breve.

Anche negli ultimi anni infatti, in cui si è iniziato a non intendere questo danno solo come una lesione del diritto alla genitorialità per la madre e il padre, e come per lungo tempo era stato riconosciuto in via esclusiva, non è stato scontato in giurisprudenza l’equiparazione con il danno da morte, essendosi dovuto passare da un primo approccio intermedio che riteneva la perdita del feto come un danno ad un rapporto potenziale.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12717 del 2105 puntualizzava che “per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento” delle tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale.

Si evidenziava quindi in giurisprudenza una distinzione tra la morte del neonato, alla quale si riconduce la perdita di un rapporto parentale “effettivo” e la morte del feto (occorsa anche al momento del parto o in epoca gestazionale avanzata), alla quale si riconduce solo la perdita di una “aspettativa” di rapporto parentale.

Quanto sopra, pertanto, pure prevedendo l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano utilizzate comunemente per la liquidazione del danno morte, lasciava intendere e dava spazio ai giudici di adattare in via equitativa le tabelle richiamate applicando delle riduzioni empiriche ed arbitrarie degli importi riconosciuti.

La distinzione con la casistica del decesso del neonato, non essendovi una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano per la perdita della relazione affettiva potenziale con il feto, determinava infatti che le tabelle richiamate non erano ritenute direttamente applicabili tout court per il risarcimento del danno da perdita del concepito.

Pertanto, nonostante il progresso fatto nel 2015, che aveva determinato quanto meno il superare la circoscrizione di tale danno nella sola lesione del diritto alla genitorialità, secondo la sensibilità della Suprema Corte, doveva infatti necessariamente tenere in considerazione la “diversità ontologica” della perdita subita

Conseguiva che anche qualora il Giudice di merito volesse fare riferimento alle Tabelle di Milano quale criterio orientativo nella liquidazione del danno per la perdita del rapporto affettivo potenziale con il feto, non avrebbe potuto prescindere da tale valutazione.

Conferma di tale orientamento si rileva ancora nella recente ordinanza della Suprema Corte n. 22859 del 20/10/2020, dove gli Ermellini concludono respingendo il relativo ricorso proposto in riforma della sentenza di Corte di Appello sintetizzando che

nel caso di feto nato morto sarebbe ipotizzabile solo il venir meno di una “relazione affettiva potenziale rispetto alla quale non vi è una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano“, mentre la possibilità di parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento si ha nel caso di relazione affettiva concreta.

Inoltre, riconosceva la correttezza ontologica della decisone dei Giudici di Corte di Appello che pure avendo utilizzato quale parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, avevano determinato l’importo risarcitorio riconosciuto spettante nella misura pari alla metà del parametro minimo, in considerazione della circostanza che si trattava pacificamente di morte di un feto e non anche di un bambino.

Analogo approccio lo si rileva anche nella sempre recente ordinanza n. 19190 del 15/09/2020 della Corte di Cassazione, che nel valutare la legittimità di una sentenza di Corte di Appello, affermava, apprezzando e convalidando la decisione:

“La Corte territoriale ha ritenuto che trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita, le tabelle milanesi non fossero direttamente utilizzabili, perché elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell’illecito si era instaurato un rapporto affettivo, ma valessero come criterio orientativo […] Dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta, il giudice a quo ha ritenuto di parametrare la liquidazione nel caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando una riduzione del 50% perché il figlio era nato morto”.

Il percorso richiamato perviene tuttavia ad una svolta epocale con l’ordinanza della Corte di Cassazione sez. III, del 29 settembre 2021, n. 26301 ove si afferma che il danno da morte del feto è danno da perdita del rapporto parentale e che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale (artt. 2 e 31, secondo comma, Cost.; Corte costituzionale n. 27 del 1975).

Nella richiamata ultima ordinanza la nostra Suprema Corte arriva ad affermare, censurando la sentenza della Corte di Appello, contro la quale avevano presentato ricorso i prossimo congiunti del concepito quanto segue:

dal momento che quello che la sentenza impugnata definisce, circoscrivendolo nella sua reale dimensione funzionale – per vero, riduttivamente ed impropriamente – come danno da perdita del frutto del concepimento, altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, avendo la Corte territoriale omesso del tutto di considerare come anche “la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale“, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità sancita dall’art. 31, secondo comma, della Costituzione, ma, più in generale, quanto stabilito dall’art. 2 Cost., norma “che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”.

La stessa ordinanza prosegue affermando che vanno riconosciuti ai congiunti sia il dolore interiore sia le ricadute sulla vita quotidiana, esprimendosi al riguardo nei termini che riportiamo:

“in patente ed insanabile contrasto con i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte in tema di rapporti tra mutatio libelli e la sua semplice emendatio, una volta accertati ed enucleati fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. Andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 Codice Civile in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonché (ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, all‘art. 117, comma 1, Cost., ma ha anche chiarito che pure tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica “della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva de soggetto che l‘ha subita”.

In tale sede non intendiamo commentare i motivi, condivisibili senza dubbio, che hanno portato a tale nuovo approccio, bensì, facendo un percorso al contrario, interrogarci se fosse corretto, ovvero sostenibile, l’orientamento precedente.

Iniziamo a svolgere le nostre considerazioni al riguardo soffermandoci sulla espressione fondante dell’approccio precedente della giurisprudenza, ovvero la nascita del concepito e pertanto il conseguente rapporto inteso come “potenziale”.

In un sistema sociale e pubblico avanzato come il nostro, in relazione anche al nostro servizio sanitario nazionale, attesa l’incidenza statistica di gravidanze nefaste, semmai dovrebbe parlarsi di “non nascita potenziale”.

Il concepimento, infatti, nel contesto contemporaneo porta alla nascita nella maggiore parte dei casi, essendo invece residuali le casistiche di morte del feto, e pertanto l’affectio parentalis dei congiunti per il feto è certamente rafforzata e si sviluppa in un crescendo di aspettative durante la gravidanza che non possono certamente essere le stesse di quelle del diciassettesimo secolo, per fare un esempio.

Inoltre, attesa la premessa di cui sopra, e considerato che tutti i presupposti e i parametri liquidativi, quali ad esempio le stesse tabelle di risarcimento del danno biologico si fondano su una aspettativa di vita futura presunta e non certa, non si comprende per quale ragione nel caso di perdita del feto si dovesse fare riferimento alla “potenzialità del rapporto”, e non alla semplice e consueta “presunzione della nascita”.

Ulteriore e non secondaria argomentazione di non comprensione da parte nostra del precedente approccio della Suprema Corte, è riconducibile a cosa sia da intendersi quale natura di “rapporto parentale nel tempo”.

Il rapporto parentale, infatti, non presuppone la necessaria ed imprescindibile costituzione di un contatto fisico ovvero di comunità di vita, consuetudini e abitudini che permangano nel tempo fino alla morte naturale di un congiunto, semmai ne rappresenta un aspetto da tenere in considerazione in via presuntiva, quando deve determinarsi il relativo risarcimento del danno nel caso di violenta interruzione dello stesso per responsabilità di terzi.

Quanto sopra, trova conferma nelle stesse Tabelle del Tribunale di Milano in punto danno morale da lutto, e nella frequente interpretazione equitativa che ne viene fatta dalla magistratura, quando per esempio è propensa a liquidare un importo maggiore ai congiunti nel caso di decesso di persona giovane.

Applicando un ragionamento forzato, qualora fosse stata corretta l’interpretazione precedente in ambito di danno da perdita del feto, per analogia in materia di danno morale da lutto, sarebbe stato più corretto che i giudici avessero sempre liquidato un danno maggiore al congiunto superstite nel caso di decesso dell’anziano, proprio perché il trascorrere di più anni in vita già vissuta rispetto al giovane, rafforzava di più la sostenibilità del dolore perché il rapporto era stato nel concreto “più vissuto” nel corso degli anni.

In sintesi, si vuole in questa sede affermare tutta la nostra adesione ed apprezzamento verso il nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia di danno da perdita del feto, oltre che ribadire contestualmente lo stupore professionale e intellettuale per essere arrivati da parte della Suprema Corte a tale statuizione, solo nel settembre del 2021 anziché in tempi molto più risalenti.

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