La compensatio lucri cum damno: domandiamoci se è corretto che l’indennizzo della polizza infortuni venga decurtato dall’ammontare del risarcimento
Il principio della compensatio lucri cum damno consiste nella impostazione secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente debba essere scomputata dall’entità del danno da risarcire. Il presupposto di tale approccio coincide con il principio che il danneggiato deve essere ristorato di quanto subito a causa dell’illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall’illecito altrui.
Dottrina e giurisprudenza hanno in passato sempre ritenuto il doversi operare del meccanismo compensativo allorquando obbligato a corrispondere risarcimento del danno e beneficio collaterale alla vittima fosse il medesimo soggetto affinché da un lato, il danneggiante non subisse come conseguenza ad opera del sistema giuridico una forma di ingiustificata sanzione e, dall’altro, scongiurare indebiti arricchimenti a vantaggio del soggetto leso.
Tuttavia, nelle ipotesi nelle quali il risarcimento ed indennizzo spettano al danneggiato ad opera di soggetti diversi sorgono dei problemi pratici ed interpretativi. Infatti, è stato molto dibattuto il delineare quali principi potessero applicarsi in concreto per dirimere quelle situazioni nelle quali al danneggiato spettano risarcimento del danno e beneficio ad opera di obbligati differenti e, per di più, sulla base di diversi titoli giustificativi, seppur riferibili al medesimo fatto presupposto, ossia il danno.
Il riferimento è a quelle casistiche nelle quali, per esempio, un soggetto resta coinvolto in un sinistro stradale commesso da un terzo e, oltre al ristoro del danno subito da parte dell’autore del fatto ovvero dalla sua assicurazione, ha diritto inoltre ad un indennizzo assicurativo, in forza di un contratto di assicurazione personale privata che precedentemente aveva stipulato (il caso più frequente è la polizza infortuni del conducente).
Per molti anni in questi casi è stato prevalente l’orientamento giurisprudenziale il quale ammetteva il cumulo fra risarcimento ed indennizzo, escludendo la compensazione parziale ovvero totale che fosse, sulla base della considerazione per la quale l’evento dannoso fungeva da semplice presupposto per l’erogazione di un indennizzo collaterale il quale, però, manteneva un’autonoma giustificazione causale trovando il proprio titolo non nel fatto, bensì in una diversa fonte contrattuale.
Pertanto, l’orientamento prevalente riteneva che la compensatio potesse operare solamente laddove il pregiudizio e l’arricchimento connesso all’indennizzo discendevano dal medesimo titolo, essendo collegati al fatto illecito da un rapporto diretto ed immediato (si pensi ad esempio ai casi di infortunio scolastico dove possono concorrere al risarcimento sia l’eventuale responsabilità dell’istituto che la polizza infortuni ministeriale degli alunni). Invece, nei casi in cui si trattava di prestazioni relative a diversi titoli, rispetto alle quali l’evento era un semplice presupposto, esse sarebbero state ben cumulabili.
Negli ultimi anni la materia è stata al centro di una riflessione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali si sono trovate a pronunciarsi nel 2018 ammettendo che la cumulabilità comporta in via presupposta il giustificare un arricchimento del danneggiato atteso che, in virtù di dette prestazioni, egli viene a ritrovarsi non ripristinato dell’entità del patrimonio, secondo la consistenza antecedente alla verificazione del danno subito ma, addirittura, con un patrimonio incrementato.
Pertanto, la Suprema Corte si è mostrata propensa a favorire, anche nei casi di titoli diversi, l’applicazione della compensazione, ritenendo doversi privilegiare l’applicazione del “principio di indifferenza”, secondo il quale l’illecito non deve impoverire colui che ne è stato vittima ma neppure arricchirlo, con la conseguenza che non può determinarsi a vantaggio dello stesso una condizione migliore di quella nella quale si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato.
Di conseguenza, diversamente dal passato ha affermato l’incompatibilità strutturale fra indebite locupletazioni della vittima, createsi per la sommatoria fra risarcimento ed indennizzo, con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile.

Tuttavia, è da precisare come gli Ermellini evidenzino che ai fini dell’esclusione del cumulo fra le due prestazioni sia necessario verificare che il vantaggio indebito sia conseguente all’illecito, a tal fine utilizzando quella regola di causalità già impiegata per accertare che il danno verificatosi è conseguenza “immediata e diretta” dell’illecito, di cui all’art. 1223 c.c.
Al riguardo, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di utilizzare il principio del nesso di causa come strumento di distinzione fra vantaggi cumulabili e non cumulabili.
Infatti le questioni poste all’attenzione delle Sezioni Unite nel 2018 erano quattro casistiche diverse:
- la cumulabilità del risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli con la pensione di reversibilità;
- la cumulabilità fra risarcimento del danno da illecito ed indennizzo assicurativo;
- la cumulabilità del risarcimento del danno derivante da sinistro stradale con la rendita erogata dall’INAIL;
- la cumulabilità del risarcimento del danno alla salute con la pensione di accompagnamento erogata dall’INPS.
Delle quattro casistiche valutate solamente la prima è stata ritenuta esente da compensazione, poiché la pensione di reversibilità, osservano gli Ermellini, non è finalizzata a rimuovere le conseguenze dannose derivanti dal fatto del danneggiante, trattandosi esclusivamente di prestazione che lo Stato riconosce al soggetto per aver sacrificato la propria retribuzione lavorativa al fine di contribuire alla costituzione della sua posizione previdenziale e, pertanto, trattasi di posizione “a monte” del tutto scollegata con la conseguenza dell’evento illecito.
Diversamente, la compensatio lucri cum damno deve trovare operatività nelle altre ipotesi, posto che si tratta di importi i quali, anche se erogati da soggetti diversi dal danneggiante e sulla base di titoli differenti dall’illecito, di fatto, sono finalizzati a ristorare il danneggiato della perdita subita, al pari della funzione assunta dal risarcimento.
A conferma di tale affermazione, va posto in evidenza come si tratti di casi nei quali il legislatore stesso ha contemplato meccanismi di surroga o di rivalsa che sorgono automaticamente per effetto della prestazione eseguita dal terzo non responsabile.
Al riguardo si ricorda come l’art. 1916 c.c. espressamente prevede che
I “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”
ovvero come l’art. 142 del Codice delle assicurazioni private disponga che
I “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato(…) sempre che non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato(…)“.
A titolo personale e di valutazione professionale riteniamo che le Sezioni Unite abbiano fatto effettivamente chiarezza nel contesto di una contraddizione e di una “stortura” che caratterizzava precedentemente il nostro ordinamento nei casi in cui prevedeva la cumulabilità fra risarcimento ed indennizzo.
Tuttavia, vogliamo precisare che la nostra condivisione con quanto stabilito dalla Suprema Corte è relativa solo alla parte in cui viene a sanarsi l’evidente incompatibilità fra la previsione di cui all’art. 1916 c.c. sopra richiamato, che consente all’assicuratore di rivalersi sul responsabile ed il cumulo fra il risarcimento civilistico ed indennizzo che ammesso dalla magistratura.
Si trattava infatti di palese ingiustizia ed incoerenza la circostanza che vedeva il responsabile, ovvero la sua assicurazione, tenuti al risarcimento nella sua interezza senza compensazione, e contestualmente obbligati al ristoro di quanto pagato dall’assicuratore diretto (es. polizza infortuni), tanto è che soccorreva, come nel caso specifico degli enti previdenziali il limite di non avere già risarcito il danneggiato pienamente.
In riferimento invece alla motivazione riconducibile al nesso di causa, senza più tenere conto del fatto che risarcimento ed indennizzo sorgano da due diritti e fondamenti diversi, uno in punto extracontrattuale ed uno contrattuale, non condividiamo per nulla quanto stabilito.
In primo luogo, infatti, evidenziamo come in ogni caso dovrebbe soccorrere e dovrebbe essere prevalente la ratio stessa dei contratti assicurativi riconducibili alla alea del rischio: un soggetto si assicura pagando un premio “rischiando” di non beneficiare mai della controprestazione assicurativa se fortunatamente non incorre mai in un sinistro, e l’assicurazione si assume il “rischio” di dovere forse in futuro liquidare più di quanto incassato con il percepimento dei premi.
Nel caso dell’applicazione della compensazione viene meno tale presupposto contrattuale, tanto che l’assicuratore diretto non si assume nessun rischio nei casi in cui vi sia la responsabilità di un terzo presso il quale può rivalersi di quanto corrisposto come prestazione assicurativa: la vera distorsione in realtà è nostra opinione che sia infatti da ricondurre proprio alla previsione normativa e alla sussistenza stessa dell’art. 1916 c.c..
Infatti, se tale possibilità di surroga è comprensibile e giustificabile in relazione agli enti previdenziali pubblici, quali INAIL ed INPS in forza di una ratio superiore di benessere e tutela della collettività, la previsione di surroga consentita all’assicuratore privato in garanzia diretta dal nostro codice civile è una forzatura aberrante del diritto privato e contraria alla logica stessa dei contratti assicurativi in cui la prestazione dell’assicuratore non discenda dalla manleva in responsabilità civile.
In secondo luogo l’applicazione della compensazione nei rapporti assicurativi privati è a nostro parere una “forzatura” delle libertà soggettive del danneggiato, il quale potrebbe addivenire ad un accordo stragiudiziale per il risarcimento del danno nel contesto di un libero accordo fra parti, accettando un importo inferiore a quanto egli ritiene di avere diritto per evitare lungaggini processuali oltre che non “correre rischi” di valutazioni di merito sulle attribuzioni di responsabilità magari concorsuale, ed in via prudenziale proprio per tale motivo aveva precedentemente stipulato e pagato una polizza assicurativa in garanzia diretta.
Infatti, i due importi percepiti dal danneggiato, ovvero il risarcimento e l’indennizzo, discendono da titoli ontologicamente diversi, e il loro ammontare può essere strutturalmente determinato da motivazioni diverse, quali da una parte la libertà di scelta di un accordo nell’ambito della responsabilità extra contrattuale, e dall’altra gli obblighi contrattuali che discendono da un rapporto interinale assicurativo vincolato.
È nostro parere pertanto che, pure condividendo l’esigenza della Corte di Cassazione del 2018 di fare chiarezza in un contesto che per causa non certo della Suprema Corte è distorto nelle premesse, quali appunto la sussistenza stessa dell’art. 1916 c.c., trattasi di barbarie giuridica il ritenere tutti o casi di cumulo fra indennizzo e risarcimento un ingiustificato arricchimento del danneggiato, procedendo nei rapporti di natura privata a tale presunzione, per poi solo successivamente distinguere caso per caso.
Tale approccio infatti determina in via del tutto immotivata, il fare decadere principi più elevati quali la libertà di scelta di un danneggiato nel contesto di una transazione che deve essere libera tra le parti, oltre che rinnegare i più basilari principi del diritto e della contrattualistica assicurativa.
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