Risarcimento danni da paura e angoscia

Il risarcimento del danno da paura e angoscia, una conquista giuridica del nostro ordinamento spesso trascurata e non valorizzata
torino tragedia p.zza san carlo

nessun anticipo dei costi

esperti a tua disposizione

assistenza stragiudiziale

Indice

Il risarcimento del danno da paura e angoscia, una conquista giuridica del nostro ordinamento spesso trascurata e non valorizzata

Recentemente un articolo del quotidiano La Repubblica, insieme ad altri giornali e media nazionali, riportava la seguente notizia:

A quattro anni dai tragici fatti di piazza San Carlo a Torino, nella serata con la proiezione su maxischermo della finale di Champions League in cui oltre 1500 persone rimasero ferite e due donne morirono in seguito, il Tribunale civile di Torino ha condannato il Comune, il Consorzio Turismo Torino il ministero dell’Interno ed Enrico Bertoletti (l’architetto che si occupò dell’allestimento del maxischermo per la proiezione della finale di Champions League Juventus – Real Madrid), a risarcire di circa 200 mila euro una famiglia, i Nucci, che tra l’altro nella calca aveva perso la figlia di soli 11 anni ritrovata solo in seguito

Trattasi di una sentenza importantissima e rilevante, non solo per chi come noi si occupa di risarcimento danni, ma per tutti gli italiani, poiché la decisione del Tribunale Civile di Torino, a prescindere della notorietà dei fatti accaduti e dalla drammaticità degli stessi, le cui immagini riprese e riportare dai media facevano e fanno ancora “impressione”, conferma e ribadisce un principio di diritto spesso trascurato e poco valorizzato nella maggior parte dei casi.

In via preliminare, richiamiamo parte del racconto di uno dei famigliari che ricorda cosa ha vissuto:

E’ saltato tutto per aria, i tavoli, le sedie, la spillatrice di birra, la cassa con tutte le monete si è sparpagliata per terra. Mia figlia grande urlava, l’ho tirata per un braccio e mi sono infilato con lei nello spazio strettissimo di una vetrina sotto i portici. Avevo il terrore che la pressione della calca spaccasse il vetro, trattenevamo il fiato schiacciati tra quei 15 centimetri di riparo…

torino piazza san carlo tragedia championsleague

… E’ stato allora che mi sono reso conto di aver perso le tracce di mia moglie e dell’altra mia figlia. So che dovrò convivere per sempre con quel senso di panico che mi ha travolto”.

E adesso a seguire riportiamo parte delle motivazioni di questa storica ed esemplare decisione dei Giudici:

Il trovarsi in mezzo a una folla così assiepata da sembrare un formicaio – ha scritto il giudice – l’essere premuti contro le vetrine sotto i portici della piazza, l’essere buttati a terra e calpestati, l’essere sì tratti in salvo, ma senza saper nulla della sorte dei propri familiari e rimanere a lungo senza rivederli (…), questa la sintesi, che forse neppure riesce ad essere pienamente esplicativa ma è sicuramente indicativa dell’intensità dei sentimenti di sofferenza, di disperazione e di dolore rispettivamente provati da ognuno dei quattro odierni attori in relazione a quanto accaduto”.

L’associazione intellettuale dei due “stralci” richiamati e il suo binomio, ovvero il racconto e la relativa sentenza, racchiude infatti la sintesi del fondamento del diritto al risarcimento dei cosiddetti danni da disagio e paura.

ragazza con attacco di panico nella folla - risarcimento danni per paura e angoscia

Trattasi di danni che rientrano nella ampia categoria dei cosiddetti danni conseguenza di un evento, ovvero quei patimenti e sofferenze che non sono necessariamente riconducibili ad una lesione fisica intesa come compromissione del bene salute che determina il gravare sul danneggiato di una invalidità, temporanea ovvero permanente.

Nel concreto possiamo definire questi danni come una sofferenza morale non riconducibile e discendente da una invalidità, ma ad un solo patimento interiore soggettivo forte ed estremo, conseguenza appunto di circostanze esterne che abbiano la forza in via agevolmente intuibile e percepibile in base al comune sentire, di offendere e turbare la serenità del soggetto danneggiato.

Tale patimento può consistere in una angoscia prolungata e distribuita nel tempo, oppure può trattarsi di una paura e un timore di breve durata ma tanto invasivo e forte da fare nascere il diritto a vedersi risarcire tale sofferenza.

Le affermazioni sopra riportate e che sono a fondamento delle motivazioni della sentenza che stiamo commentando, al comune cittadino possono apparire intuibili nella comune percezione e facilmente condivisibili, tuttavia rappresentano il traguardo di un lungo percorso giurisprudenziale di decenni del nostro ordinamento.

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta infatti, la nostra magistratura, compresa la Suprema Corte, intuivano nella realtà la sussistenza di questi danni e la necessità di legittimare il diritto al loro risarcimento. Tuttavia il percorso della loro legittimazione era ontologicamente ostacolato dal limite del cosiddetto superamento della dicotomia fra “danno evento e danno conseguenza”.

La giurisprudenza non riusciva infatti, nel contesto di un sistema e di un ordinamento quale il nostro che associava la risarcibilità dei danni morali alla sussistenza di una lesione e pertanto di una offesa al bene salute, a svincolare il danno conseguenza dal danno evento.

E’ curioso ricordare che addirittura il superamento di tale ostacolo ontologico viene raggiunto tra le prime dalla nostra Suprema Corte in una nota sentenza a sezioni Unite del 2002, che riconosceva e dava legittimazione al solo risarcimento per il cosiddetto danno da patema d’animo, e senza ricondurlo ad alcuna lesione fisica, a un residente della zona di Seveso a causa della angoscia per la sua salute e per quella della sua famiglia, vissuta negli anni a seguito del famoso disastro ambientale da fuga di diossina del luglio 1976.

Tali danni sono oggi riconosciuti ed ammessi anche se a nostro parere sono troppo spesso trascurati e omessi nella loro valorizzazione, salvo i rari casi di fatti gravi di cronaca ed eventi disastrosi di portata mediatica.

Nel caso, per esempio, di danni conseguenza limitandoci a quelli discendenti da una paura forte estrema vissuta dal danneggiato, e pertanto senza analizzare in questa sede anche quelli relativi ad angoscia prolungata nel tempo come nel caso della diossina di Seveso, si ravvisa a nostro parere la tendenza a non risarcire e valorizzare i casi minori, riconducibili ad eventi che abbiano coinvolto solo il singolo danneggiato e magari i suoi famigliari.

Molto spesso, infatti, il danno conseguenza che discende dalla sola paura e timore per sé stessi ovvero i propri congiunti, si tende a ricondurlo eventualmente e successivamente al concretizzarsi di un danno biologico psichico accertato in via strumentale dalla medicina legale.

In realtà sovente tale danno conseguenza viene vissuto e patito dal danneggiato, anche nei casi in cui non determina necessariamente una successiva lesione psichica.

Nel caso della famiglia coinvolta nei fatti di piazza San Carlo a Torino, non conosciamo naturalmente gli atti istruttori e pertanto non possiamo escludere che vi sia stata anche la sussistenza di un danno biologico psichico, tuttavia la statuizione e la decisione dal Tribunale Civile è comunque motivo di ispirazione per trattare della tematica e pertanto in tale senso procediamo.

Si comprende naturalmente come spesso la rilevanza mediatica di un evento, sia tale proprio a causa delle intensità emotiva dello stesso per chi lo ha vissuto e come il coinvolgimento medesimo di folle e numerose persone in condizione di pericolo possano essere la causa intrinseca del patimento, tuttavia tale presupposto non legittima, come sovente accade nella prassi liquidativa dei danni, il non prendere in considerazione la paura e il timore per la propria salute e vita, ovvero per quella dei propri congiunti, vissuta dai danneggiati in moltissimi altri casi di sinistri e fatti accidentali violenti.

Immaginiamo l’intensità della paura vissuta da due genitori nel momento in cui il proprio figlio è ricoverato in modo grave in ospedale dopo un incidente di auto, premettendo che tale paura è un danno ontologicamente diverso da una loro eventuale successiva lesione biologico psichica, oltre che essere altra cosa dal danno morale del congiunto del macroleso, atteso che tale sarà solo dopo che è stato salvato.

Consideriamo lo stato d’animo di un soggetto che a seguito di un crollo di un manufatto, vive alcune ore sotto le macerie in attesa di essere recuperato dai soccorsi, e ancora, pensiamo molto più banalmente, sempre a titolo di esempio alla potenziale aggressione di un cane di grossa taglia che minaccioso fosse anche solo per un breve ma in realtà interminabile minuto, lascia temere al danneggiato per la propria integrità, ovvero quella magari di un figlio minore e molto piccolo.

risarcimento danni per paura e angoscia

Quelli sopra riportati possono apparire esempi “forzati”, e in parte lo sono volutamente nella nostra dissertazione proprio per aiutare a comprendere come vi sono spesso degli eventi per i quali viene richiesto un risarcimento del danno solo se portano ad una lesione fisica ovvero ad un danno di natura patrimoniale, quando invece possono nascondere dei danni conseguenza vissuti ma di cui non ci si occupa.

Si comprende infatti come la sensazione e le emozioni di paura nelle circostanze dei fatti sopra richiamati a titolo esemplificativo, potrebbero non avere nulla di diverso e di minore intensità rispetto a quanto vissuto dalla famiglia coinvolta nei fatti di piazza San Carlo, ed è nostro compito di patrocinatori non trascurare il necessario approfondimento al riguardo.

Naturalmente quanto sopra non deve essere un pretesto giuridico per speculazioni immotivate e derive del nostro ordinamento, atteso che tali danni devono in ogni caso essere provati in via equitativa ed essere caratterizzati dal buon senso del “comune percepire”, soprattutto nella corretta valutazione e ponderazione della intensità della emozione negativa di paura per cui si chiede il risarcimento, tuttavia riteniamo che sia una giusta battaglia di civiltà giuridica valutare con maggiore attenzione molte casistiche di fatti accidentali violenti in relazioni alle fortissime emozioni che posso determinare.

Approfondimenti

Per informazioni compili il modulo sottostante